Articolo 13

Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato

  1. In caso di raccolta presso l’interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all’interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
  1. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
  1. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamentofornisce all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulterioreinformazione pertinente di cui al paragrafo 2.
  1. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l’interessato dispone già delle informazioni.

 

 

Articolo 14

Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato

  1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l’interessato, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni:
  1. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparentenei confronti dell’interessato:
  1. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:
  1. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamentofornisce all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazionepertinente di cui al paragrafo 2.
  1. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui: